Riunione di condominio infinita: è possibile limitare la durata dell’assemblea condominiale e dei singoli interventi?
Pubblicato il: 09/09/2023
Per quanto tempo può durare unassemblea condominiale?
Se lo si chiede ai condomini che vi partecipano, quasi tutti risponderanno che queste riunioni sono senza fine. Però, vediamo cosa dice la legge sulla questione.
La legge stabilisce una durata massima per le assemblee condominiali?
La risposta è no. La legge non dice alcunché. Infatti, il codice civile (art. 66 disp. att. c.c. e art. 1136 c.c.) precisa soltanto che, tra lassemblea in prima convocazione e quella in seconda convocazione, deve passare almeno un giorno e non devono intercorrere più di dieci giorni.
Quindi, una riunione potrebbe essere brevissima (il tempo di accertare lassenza dei quorum costitutivi) o prolungarsi per ore. Tutto dipende dal numero e complessità dei punti allordine del giorno e dal numero dei partecipanti.
Però, lart. 66 disp. att. c.c. prevede che lamministratore (o altro soggetto convocante) ha la facoltà di suddividere lassemblea in più incontri consecutivi, assicurando comunque che la riunione si svolga in tempi brevi. Infatti, con loriginario avviso di convocazione, lamministratore può già stabilire una calendarizzazione delle eventuali successive sedute (indicando data e ora) per la prosecuzione della discussione e deliberazione da parte dellassemblea già validamente costituita.
Se il codice civile tace, ci si chiede se il regolamento condominiale possa imporre una durata massima della riunione condominiale.
Lart. 1138 c.c. stabilisce che, se è obbligatorio (quando ci sono più di dieci condomini), il regolamento condominiale contiene le norme sulluso delle cose comuni e la ripartizione delle spese spettanti ad ogni condomino, nonché le norme per la tutela del decoro delledificio e quelle relative allamministrazione.
Si ritiene che, tra le norme sullamministrazione delle cose comuni, possano essere ricomprese anche disposizioni sulle modalità di svolgimento dellassemblea. Ad esempio, dallart. 66 disp. att. c.c. si comprende che il regolamento condominiale può espressamente prevedere che la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.
Da un lato, è dubbia la liceità di una clausola che fissi lindicazione generale e specifica della durata massima dellassemblea condominiale. Questo perché una tale generale limitazione rischierebbe di restringere o sopprimere il diritto del singolo condomino di discutere e partecipare in modo attivo allassemblea e ciò a priori e senza alcuna valutazione del caso concreto.
Pertanto, deve escludersi che il regolamento condominiale, nel disciplinare il funzionamento della riunione di condominio, preveda una forma di limitazione dei tempi dellassemblea con limposizione di una generale durata massima della riunione.
Dallaltro lato, però, il regolamento condominiale può stabilire delle regole per la corretta gestione dellassemblea, al fine di evitare che ogni riunione diventi interminabile.
Ad esempio, il regolamento potrebbe porre un numero massimo di argomenti da mettere allordine del giorno oppure potrebbe imporre allamministratore di condominio di avvalersi della facoltà di frazionamento dellassemblea ai sensi dellart. 66 disp. att. c.c..
Ancora, come si capisce anche da quanto sostenuto dalla Suprema Corte (con sent. n. 24132 del 2009), il regolamento può consentire al Presidente di stabilire la durata di ogni singolo intervento nel corso dellassemblea condominiale per evitare contributi superflui o sovrabbondanti, ma comunque garantendo ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti allordine del giorno e oggetto di discussione.
Inoltre, al Presidente può anche essere riconosciuto il potere di rinviare a nuova data lassemblea che si prolunga oltre un ragionevole lasso di tempo, nonché specifici poteri di direzione della riunione.
Quindi, anche se non è possibile stabilire direttamente una durata massima della riunione, ciò non vuol dire che i condomini siano costretti ogni volta a sopportare un’assemblea interminabile.
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